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Tempistiche del sovraindebitamento: quanto dura ogni procedura nel 2026

Il Team di Lexdebita ·
Tempistiche del sovraindebitamento: quanto dura ogni procedura nel 2026

“Quanto ci vuole?” è la prima domanda che ogni debitore pone al professionista. E per il gestore, conoscere le tempistiche realistiche è essenziale per gestire le aspettative del cliente, pianificare il lavoro e rispettare le scadenze di legge.

I tempi variano per tipo di procedura, complessità del caso e tribunale. In questa guida vediamo le scadenze previste dal CCII, i tempi medi reali e i fattori che accelerano o rallentano ogni fase.

I numeri ufficiali

Secondo i dati del monitoraggio OCC del Ministero della Giustizia (2023):

  • Durata media complessiva: circa 450 giorni dall’istanza alla conclusione (intero ciclo OCC, inclusi casi abbandonati)
  • Tasso di successo: solo il 33–34% delle procedure arriva all’omologa. Il restante 66% termina per rinuncia del debitore, inammissibilità o rigetto
  • Distribuzione per tipo: 55% liquidazione controllata, 34% ristrutturazione debiti del consumatore, 11% concordato minore
  • Trend: +15% di istanze nel 2023 rispetto al 2022

Il dato di 450 giorni include i casi abbandonati e quelli respinti, quindi la durata effettiva delle procedure che arrivano all’omologa è inferiore. Le stime di seguito si riferiscono ai casi che completano il percorso con successo.

Fonte: Ministero della Giustizia — Monitoraggio OCC

Le 4 fasi comuni a ogni procedura

Indipendentemente dal tipo di procedura, il percorso si articola in fasi simili:

FaseDurata tipicaNote
1. Nomina del gestore e primo colloquio1–4 settimaneDipende dalla disponibilità dell’OCC
2. Raccolta documenti e redazione relazione2–7 mesiLa fase più variabile: dipende dalla collaborazione del debitore
3. Deposito e attesa udienza1–3 mesiDipende dal carico del tribunale
4. Udienza, eventuale votazione e omologa2–8 settimaneIl giudice può richiedere integrazioni

La fase preparatoria (raccolta documenti + relazione) è quella che incide di più sulla durata complessiva. È anche quella su cui il gestore ha il maggiore controllo.

Ristrutturazione debiti del consumatore (artt. 67–73 CCII)

Scadenze previste dalla legge

Il CCII stabilisce termini precisi per la fase successiva al deposito:

PassaggioTermine di leggeFonte
Integrazione documentale (se richiesta dal giudice)15 giorni (perentorio, non prorogabile)Art. 70, comma 1
L’OCC comunica il piano a tutti i creditoriEntro 30 giorni dal decreto di ammissibilitàArt. 70
I creditori presentano osservazioni20 giorni dalla comunicazioneArt. 70, comma 6
L’OCC deposita la relazione definitiva10 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioniArt. 70, comma 6
Impugnazione dell’omologa30 giorniArt. 51 CCII

Tempi medi reali

FaseDurata media
Nomina gestore1–4 settimane
Raccolta documenti + relazione OCC2–7 mesi (con automazione: 2–4 settimane)
Deposito → decreto ammissibilità1–3 mesi
Comunicazione creditori + osservazioni + relazione finale~2 mesi (30 + 20 + 10 giorni)
Decisione del giudice sull’omologa2–4 settimane
Totale dalla prima riunione all’omologa3–7 mesi (caso semplice) / 8–14 mesi (caso complesso)

Particolarità: nella ristrutturazione debiti del consumatore non c’è votazione dei creditori. Il giudice decide direttamente, il che elimina una fase rispetto al concordato minore.

Durata del piano post-omologa: non esiste un limite massimo di legge. La giurisprudenza ha ammesso piani fino a 7–10 anni. La durata dipende dalla capacità reddituale del debitore e dall’entità del debito.

Cosa accelera i tempi

  • Documentazione completa al primo deposito (evita il termine perentorio di 15 giorni per integrazioni) — una checklist documenti aiuta a non dimenticare nulla
  • Relazione ben strutturata che risponde a tutti i punti dell’art. 68 CCII — Lexdebita la genera con AI a partire dai dati della procedura
  • Estrazione automatica dei dati dai documenti caricati (730, CRIF, estratti di ruolo) — elimina il data entry manuale
  • Assenza di contestazioni da parte dei creditori

Cosa rallenta i tempi

  • Debiti tributari contestati dall’Agenzia delle Entrate (anche se superabili con il cram down fiscale)
  • Documenti mancanti o non aggiornati
  • Immobili da valutare con perizia

Concordato minore (artt. 74–83 CCII)

Scadenze previste dalla legge

PassaggioTermine di leggeFonte
Integrazione documentale15 giorni (perentorio)Art. 78, comma 1
Impugnazione del decreto di inammissibilità30 giorniArt. 78, comma 1
Creditori esprimono adesione o dissenso all’OCC30 giorniArt. 78, comma 2
Pagamento creditori privilegiati in denaroEntro 180 giorni dall’omologaArt. 75
Crediti ex art. 2751-bis n.1 c.c. (lavoro)Entro 30 giorniArt. 75

Il meccanismo del silenzio-assenso

Nel concordato minore opera il silenzio-assenso: i creditori che non rispondono entro il termine di 30 giorni sono considerati favorevoli. L’approvazione richiede la maggioranza dei crediti ammessi al voto (per valore, non per numero di creditori).

Sono esclusi dal voto: coniuge, parenti fino al quarto grado, società controllanti/controllate, creditori in conflitto di interessi.

Tempi medi reali

FaseDurata media
Nomina gestore1–4 settimane
Raccolta documenti + relazione OCC2–6 mesi
Deposito → decreto ammissibilità1–3 mesi
Comunicazione ai creditori + votazione~1,5 mesi
Omologa (con eventuale valutazione contestazioni)2–6 settimane
Totale dalla prima riunione all’omologa6–12 mesi

Il concordato minore è più lungo della ristrutturazione debiti del consumatore per due ragioni: richiede la votazione dei creditori e, trattandosi spesso di imprenditori o professionisti, la situazione debitoria è generalmente più complessa (bilanci, IVA, IRAP).

Liquidazione controllata (artt. 268–277 CCII)

La liquidazione controllata ha due fasi distinte: l’apertura e l’effettiva liquidazione dei beni.

Scadenze previste dalla legge

PassaggioTermine di leggeFonte
Debitore deposita documenti contabili e elenco creditori7 giorni dalla sentenza di aperturaArt. 270, comma 2
Creditori presentano domande di ammissione al liquidatore90 giorni dall’apertura (prorogabili di 30)Art. 270, comma 2
Il liquidatore decide sui contratti pendenti60 giorniArt. 270, comma 6
Il liquidatore aggiorna l’elenco creditori30 giorni dalla notifica della sentenzaArt. 272
Il liquidatore completa inventario e programma di liquidazione90 giorni dall’aperturaArt. 272
Relazioni semestrali del liquidatoreOgni 6 mesiCCII
Esdebitazione automaticaAlla chiusura OPPURE dopo 3 anni dall’apertura (su istanza del debitore)Art. 282

Tempi medi reali

FaseDurata media
OCC + preparazione1–3 mesi
Deposito → sentenza di apertura1–3 mesi
Fase creditori + inventario~3 mesi
Liquidazione dei beniMolto variabile
Totale12–36 mesi

La durata dipende quasi interamente dalla composizione del patrimonio:

  • Senza beni immobili (debitore dipendente, senza proprietà): la procedura può chiudersi in circa 12 mesi
  • Con immobili da vendere: la vendita giudiziale richiede tipicamente 1–2 anni aggiuntivi
  • Esdebitazione a 3 anni: il debitore può chiedere l’esdebitazione dopo 3 anni dall’apertura, anche se la liquidazione non è ancora conclusa (art. 282 CCII)

Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII)

È la procedura più rapida perché non prevede piano, votazione dei creditori né liquidazione.

Scadenze previste dalla legge

PassaggioTermine di leggeFonte
Opposizione dei creditori al decreto30 giorni dalla comunicazioneArt. 283, comma 8
Monitoraggio OCC post-decreto3 anni dal deposito del decretoArt. 283, comma 9
Obbligo del debitore se sopravvengono utilità4 anni dal decretoArt. 283, comma 1

Tempi medi reali

FaseDurata media
Nomina gestore1–2 settimane
Raccolta documenti + relazione OCC1–3 mesi
Deposito → decreto del giudice1–3 mesi
Opposizione creditori (se presente)30 giorni + eventuale contradittorio
Totale al decreto2–6 mesi

Dopo il decreto, l’OCC monitora la situazione del debitore per 3 anni, verificando le dichiarazioni annuali e l’eventuale insorgenza di utilità che consentano di soddisfare i creditori almeno nella misura del 10%.

Limite importante: l’esdebitazione incapiente può essere utilizzata una sola volta nella vita.

Riepilogo: tempi per procedura

ProceduraFino all’omologa/decretoFase esecutivaEsdebitazione
Ristrutturazione consumatore3–7 mesi1–10+ anni (durata piano)Al completamento del piano
Concordato minore6–12 mesiSecondo il pianoAl completamento del piano
Liquidazione controllata3–6 mesi (apertura)12–36 mesi (liquidazione)Alla chiusura o dopo 3 anni
Esdebitazione incapiente2–6 mesiNessunaImmediata (+ 3 anni di monitoraggio)

Cosa rallenta le procedure (e come evitarlo)

1. Documentazione incompleta

È la causa più comune di ritardo. Il giudice concede un termine perentorio di 15 giorni per le integrazioni (art. 70, comma 1). Se la documentazione resta insufficiente, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.

Come evitarlo: usare una checklist documenti completa e verificare ogni voce prima del deposito.

2. Relazione OCC carente

Se la relazione non tratta tutti i punti richiesti dall’art. 68 (ristrutturazione) o dall’art. 76 (concordato minore), il giudice la rinvia per completamento.

Come evitarlo: seguire i modelli CNDCEC (pubblicati il 6 marzo 2024) e le linee guida del tribunale competente. Un software come Lexdebita genera la relazione con AI a partire dai dati della procedura, garantendo che tutti i punti richiesti siano coperti — vedi anche i 10 errori più comuni nella relazione.

3. Opposizioni dei creditori

L’Agenzia delle Entrate è il creditore che si oppone più frequentemente. Le contestazioni richiedono valutazione aggiuntiva da parte del giudice.

Come evitarlo: preparare la relazione sull’alternativa liquidatoria già nel deposito iniziale, anticipando l’eventuale cram down fiscale.

4. Tribunali sovraccarichi

I tempi per la fissazione dell’udienza variano enormemente tra tribunali. Alcuni fissano in settimane, altri in mesi. Non esistono dati sistematici sulle differenze per sede.

5. Immobili nel patrimonio

La vendita di immobili attraverso procedure giudiziarie è lenta per definizione. Nella liquidazione controllata, un immobile può richiedere 1–2 anni per essere venduto.

Come Lexdebita riduce i tempi di preparazione

La fase di raccolta documenti e redazione della relazione è quella su cui il gestore ha il maggiore controllo — ed è quella dove i tempi si comprimono di più con gli strumenti giusti.

Con Lexdebita:

  • L’estrazione automatica dei dati dai documenti caricati (730, CRIF, estratti di ruolo) elimina il data entry manuale
  • La checklist documenti integrata segnala i documenti mancanti per la redazione della relazione, in base al tipo di procedura
  • La relazione particolareggiata viene generata con AI a partire dai dati inseriti nella procedura
  • Il calcolo automatico di soglia di povertà, merito creditizio e alternativa liquidatoria evita errori e ricalcoli
  • La classificazione dei crediti (privilegiati, chirografari, prededucibili) viene gestita automaticamente

Il risultato: la fase preparatoria passa da settimane a giorni.


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